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Al maggiore onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2695 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione previsto per l'anno finanziario 1970 dall'articolo 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 18 agosto 1970 al 6 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:1970-07-07;599~art2 · fonte del testo