Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281, successivamente modificato dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430, e' sostituito dal seguente: "Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo' eccedere le duecentoquindici unita'". La Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) provvede a modificare la tabella relativa all'organico del personale di ruolo allegata al proprio regolamento, con deliberazione da assumersi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1. L'ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e' sostituito dal seguente: "La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di settantacinque unita'. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli". L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1988, in lire 2.700 milioni per l'anno 1989 e in lire 4.800 milioni per l'anno 1990, resta a carico del capitolo 4505 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, relativo alle spese per il funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
Testo vigente dal 27 giugno 1988
