Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 1966 al 22 dicembre 2008. 246 parole tolte.
tolto: All'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono inseriti, fra il secondo e terzo comma, i seguenti tre commi: "Ai fini del raggiungimento del minimo di anzianita' previsto dal primo comma per la partecipazione ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C e' utile il servizio prestato con la qualifica di titolare di agenzia e di supplente ed ufficiale dell'Albo nazionale anteriormente al 10 aprile 1963, nonche' quello prestato, a decorrere da tale data, con la qualifica di ufficiale di 11, 2° e 3° classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, nel limite massimo stabilito dall'articolo 176, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Agli stessi fini previsti dal precedente comma e' altresi' utile il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, nei reparti combattenti, che e' valutato per intero come servizio civile di ruolo ed e' cumulabile con quello valutato ai sensi del precedente comma; in ogni caso, per la partecipazione ai concorsi di cui al primo comma, e' richiesta, oltre al possesso della qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo D, una permanenza minima di quattro anni di effettivo servizio nelle qualifiche di direttore di ufficio locale e di primo ufficiale. Nell'anzianita' di servizio con qualifica di direttore di ufficio locale, richiesto dal primo comma, ai direttori di ufficio locale di gruppo D e' anche computato per intero il servizio prestato con qualifica di primo ufficiale".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-10-12;864~artunico · fonte del testo