Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le parole: "altresi'" e "semplice e" sono soppresse. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: "E' altresi' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

  • a)e' costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata con unico socio sempreche' il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra societa' a responsabilita' limitata o socio di una societa' in accomandita semplice;
  • b)e' costituita ed esercitata in forma di societa' in accomandita semplice, sempreche' ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una societa' a responsabilita' limitata o socio di altra societa' in accomandita semplice. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarita' delle societa' di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purche' i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma".

Testo vigente dal 21 maggio 1997

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1997-05-20;133~art1 · fonte su Normattiva