I consorzi e le societa' consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle aziende associate, sia che le imprese consorziate appartengano ad uno solo dei settori anzidetti sia che appartengano a settori diversi, sono ammessi a godere dei benefici della presente legge. Sono altresi' ammessi ai benefici i consorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle limitazioni agli scopi sociali di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge suddetta.

Testo vigente dal 27 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-21;240~art1 · fonte su Normattiva