All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, e' considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E' altresi' considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalita' vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi e le acque dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti piu' foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. Nell'allegato 1 sono altresi' individuati i grandi laghi e i laghi minori nei quali sono vietate le attivita' di cui al comma 2. 2. Nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari e' vietato:
  • a)pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
  • b)stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
  • c)catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
  • d)per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
  • e)utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non e' consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
  • f)utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti»;
  • b)dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Nelle acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, e' vietato:
  • a)l'esercizio della pesca professionale, nonche' l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attivita';
  • b)utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
  • c)detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;
  • d)stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
  • e)catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici. 2-ter. Le attivita' di cui al comma 2-bis, lettera b), sono consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicita' delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonche' per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo. 2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei quali sia gia' esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonche' dei gamberi di fiume (Austropotamobius pallipes), nei limiti e con le modalita' previsti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia»;
  • c)i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti: «3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 2-bis. 4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi 2-bis e 3 e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresi' la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-bis. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi. 6. Per le violazioni dei divieti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e ai commi 2-bis e 3, gli agenti accertatori procedono agli immediati sequestro e confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonche' al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, anche se di terzi e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale e' reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua qualora tale reimmissione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Delle reimmissioni effettuate e' data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva. 7. Qualora le violazioni dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. 7-bis. All'accertamento delle violazioni dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali»;
  • d)il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, e' aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato annesso alla presente legge.

Testo vigente dal 10 febbraio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-22;16~art1 · fonte su Normattiva