Art. 5 — Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 3
Il Ministero per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Commissione locale di pesca ed il Comitato permanente per la pesca, ha facolta' di stabilire, anche limitatamente a determinate localita', il divieto di pesca, di commercio e di trasporto di pesci e di altri animali acquatici, destinati al consumo, che non raggiungano determinate dimensioni. La pesca del pesce novello allo stato vivo, destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti, nonche' il commercio ed il trasporto del medesimo, non possono essere esercitati se non in base a particolare autorizzazione del Prefetto per le acque dolci e delle Capitanerie di porto per le acque marittime, secondo le istruzioni che potranno essere impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 17
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987
17Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 ha disposto (con l'art. 45, comma 1) che "Le attribuzioni demandate ai prefetti dall'art. 5 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, sono trasferite ai presidenti delle Giunte provinciali".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti