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Al personale dell'Ispettorato del lavoro, non compreso nel primo comma dell'articolo 9, nonche' al personale dell'Amministrazione centrale e a quello comunque in servizio presso la stessa, che assolve compiti connessi con l'attivita' istituzionale dell'Ispettorato del lavoro; compete, con le limitazioni previste dal secondo comma del precedente articolo 9, un premio, speciale non pensionabile, nella misura che sara' stabilita per ciascun trimestre con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza socie, di concerto con il Ministro per il tesoro, tenendo conto anche dei coefficienti di stipendio. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede, con i mezzi e con le modalita', di cui al precedente articolo 6.

Testo in vigore dal 27 luglio 1961 al 25 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1961-07-22;628~art10 · fonte del testo