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Agli Ispettori del lavoro e agli ufficiali di vigilanza addetti ai servizi ispettivi compete una indennita' mensile di vigilanza, non pensionabile, nella misura indicata dalla tabella E, allegata alla presente legge. Nelle posizioni di stato, nelle quali gli assegni non vengono corrisposti agli impiegati o vengono ridotti, l'indennita' di vigilanza non viene corrisposta o viene ridotta nella stessa misura. L'indennita', di vigilanza decorre dal 1 febbraio 1961.1a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749

1a

Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) la modifica dell'indennita' mensile di vigilanza di cui al presente art. 9.

Testo in vigore dal 24 luglio 1965 al 25 novembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-07-22;628~art9 · fonte su Normattiva