Il direttore generale del tesoro coadiuva direttamente il Ministro ed assicura, sulla base delle direttive generali del Ministro, la programmazione, il coordinamento e l'efficacia dell'azione dei servizi della Direzione generale, anche verificandone i risultati, sui quali deve riferire con periodicita' al Ministro. Al direttore generale del tesoro spetta il livello di funzione B. Il consiglio di esperti di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, e gli ispettori centrali del tesoro operano alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro.

Testo vigente dal 30 novembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-11-27;378~art2 · fonte su Normattiva