La ripartizione in divisioni dei servizi della Direzione generale del tesoro e' effettuata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione; con lo stesso decreto sono fissati l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio ispettivo centrale. Il numero delle divisioni dell'Amministrazione centrale del tesoro resta immutato. Il quadro A della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificato ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1985, n. 428, e' sostituito da quello allegato alla presente legge. La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede, d'intesa con la Direzione generale del tesoro, alla selezione, alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale a questa destinato, secondo criteri e modalita' definiti di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica.

Testo vigente dal 30 novembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-11-27;378~art3 · fonte su Normattiva