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[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
[3]PROMULGA la seguente legge: Art. 1.
[4]Sono istituiti, in luogo dei Comandi di zona aerea territoriale e di aeronautica, previsti dal regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni, ((due Comandi di regione aerea, retti da ufficiali generali)).
Testo in vigore dal 30 dicembre 2005 al 9 ottobre 2010
