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Gli ufficiali generali comandanti di Regione e di Settore sono compresi negli organici dei rispettivi gradi. Nulla e' innovato quanto al numero dei funzionari destinati alle ispezioni sul funzionamento dei servizi contabili amministrativi, e surrogati nel ruolo organico ai sensi del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1748.

Testo in vigore dal 27 giugno 1961 al 30 dicembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-06-08;509~art3 · fonte del testo