Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace
Art. 11 — Ruolo organico dei magistrati e dei cancellieri militari
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Il ruolo organico dei magistrati militari e' fissato in centotre unita'. Il ruolo organico dei cancellieri militari e' fissato in quarantotto unita', di cui tre dirigenti superiori, quattro primi dirigenti, diciotto dell'ottava e ventitre della settima qualifica funzionale.
Testo in vigore dal 8 maggio 1981 al 1 gennaio 2008
