Art. 12 — Stipendi dei magistrati militari
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Lo stipendio annuo lordo dei magistrati militari e' determinato dalla tabella allegata alla presente legge, fatta salva l'attribuzione degli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, con decorrenza dal 1 gennaio 1981. La tabella allegata alla presente legge sostituisce, per la parte concernente il personale della magistratura militare, la tabella degli stipendi dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali e degli avvocati e procuratori dello Stato, allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27. L'aumento periodico aggiuntivo, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, per i magistrati militari e' aboliti. Il beneficio economico eventualmente maturato e' conservato ad personam, fino al suo riassorbimento nei successivi incrementi economici dello stipendio.
Testo in vigore dal 8 maggio 1981 al 9 ottobre 2010
