Art. 17 — Onere finanziario
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 1981 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 275 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 8 maggio 1981 al 9 ottobre 2010
