Art. 1 — Durata dei comandi
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In attesa dell'organica riforma degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i comandi disposti ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, possono essere ulteriormente rinnovati di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 6 giugno 2012
