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Il numero dei rappresentanti del personale autoferrotramviario in seno alla Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410, e' elevato a tre, ai fini anche dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221. Parimenti il numero dei membri rappresentanti delle imprese di pubblici servizi di trasporto in concessione in seno alla detta Commissione - di cui al secondo comma del citato articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410 - e' portato a tre, e cioe' un rappresentante delle aziende municipalizzate, un rappresentante delle imprese private concessionarie ed un rappresentante delle aziende concessionarie a partecipazione statale.

Testo in vigore dal 8 aprile 1967 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1967-03-21;157~artunico · fonte del testo