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Chiunque introduce, vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando in quantita' superiore a quindici chilogrammi e' punito con la reclusione da uno a quattro anni, ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1994 al 19 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-18;50~art2 · fonte su Normattiva