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Ai soggetti sorpresi ad acquistare sigarette ed altri tabacchi lavorati esteri di contrabbando, oltre alle sanzioni penali previste dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, o da altre leggi speciali, e' irrogata anche una sanzione amministrativa nella misura fissa di lire centomila. In deroga alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, ed alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, non e' ammessa alcuna forma di pagamento in misura ridotta. Le violazioni di cui al comma 1 sono accertate e le relative sanzioni sono riscosse nei modi di cui agli articoli 13 e seguenti della citata legge n. 689 del 1981. L'ufficio competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 e ad emettere l'ordinanza- ingiunzione di pagamento di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 689 del 1981 e' individuato negli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (( COMMA ABROGATO DALLA L.25 GIUGNO 1999, N. 205)). Qualora le violazioni di cui al comma 1 siano commesse all'interno di un ufficio pubblico da parte di pubblici dipendenti, la Guardia di finanza provvede a segnalare la contestazione al responsabile dell'ufficio per l'adozione di idonei provvedimenti disciplinari. Il responsabile dell'ufficio, qualora non dimostri entro novanta giorni di aver provveduto ad instaurare un procedimento disciplinare, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 13 luglio 1999 al 19 aprile 2001

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