Nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, quale modificato dalla legge 27 giugno 1988, n. 242, il primo comma dell'articolo 34 e' sostituito dai seguenti: "Si osservano per lo svolgimento degli esami, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, commi primo e terzo, 24 e 25. Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale, e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti cosi' assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneita' in tutte le prove scritte, riportando almeno il punteggio di sei decimi in ciascuna prova scritta, nonche' quelli che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di otto punti. La prova orale e' pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non piu' di sessanta minuti per ciascun candidato. Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione ed il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia. I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che e' fissato dal presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo ne' al secondo appello perde il diritto all'esame. Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna materia della prova orale".

Testo vigente dal 26 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-20;142~art5 · fonte su Normattiva