I primi due commi dell'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono sostituiti dai seguenti: "La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel piu' breve tempo e comunque non piu' tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine puo' essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati. La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'articolo 17- bis".
Testo vigente dal 1 luglio 1988
