All'articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso puo' essere impugnato a norma dell'articolo 1107»;
  • b)e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».

Testo vigente dal 17 dicembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-12-11;220~art16 · fonte su Normattiva