All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle singole unita' immobiliari e per l'altra meta' esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo»;
  • b)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori».

Testo vigente dal 17 dicembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-12-11;220~art8 · fonte su Normattiva