Le disposizioni previste dall'articolo 6, sesto comma, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, come modificate con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, si applicano anche ai rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni contenute nel quarto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nel testo modificato dall'articolo 3 della presente legge si applicano anche se l'obbligo della dichiarazione e' sorto anteriormente al 1° gennaio 1976.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;694~art5 · fonte su Normattiva