Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano, salvo quanto stabilito nel successivo quarto comma, nei giudizi ritualmente promossi e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonche' per la riliquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle indennita' ed altre somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificata dall'articolo 1 della presente legge, anteriormente corrisposte se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o, se questa era stata presentata anteriormente al 1 gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma dell'articolo 37 dello stesso decreto ovvero se, successivamente al 31 dicembre 1981, e' stata presentata tempestivamente la suddetta istanza. In nessun caso si fa luogo ad applicazione di maggiore imposta.1 2 Le indennita' e le altre somme corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge assoggettate alla ritenuta diretta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le quali non sia pendente il giudizio sono riliquidate ai sensi del precedente comma se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione del ricorso di cui al primo comma dell'articolo 37 dello stesso decreto, ovvero, se il ricorso era stato presentato anteriormente al 1 gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma del predetto articolo 37. Per i rapporti cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le somme spettanti a titolo di indennita' di fine rapporto non siano state in tutto o in parte corrisposte, si applicano le norme contenute nella presente legge. Per la liquidazione dell'imposta relativa alla indennita' e alle altre somme percepite in dipendenza di rapporti di lavoro cessati negli anni dal 1974 al 1982 l'ammontare complessivo di esse e' ridotto, per ciascun anno preso a base di commisurazione, di lire:

  • a)135.000 per i rapporti cessati negli anni 1974-76;
  • b)225.000 per i rapporti cessati negli anni 1977-79;
  • C)370.000 per i rapporti cessati negli anni 1980-82.1 2 La riliquidazione dell'imposta ai sensi dei commi precedenti deve essere richiesta all'intendente di finanza con apposita istanza redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La istanza deve essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto. L'intendente di finanza, verificate le condizioni di cui al primo comma, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o al centro di servizio competente le istanze per la procedura di riliquidazione; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'istanza puo' essere presentata anche nel caso di giudizi ritualmente promossi e pendenti e comporta la rinuncia ad essi. Fuori dalle ipotesi di cui al primo comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge:
  • a)non si procede alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, della maggiore imposta dovuta sulle indennita' e altre somme gia' corrisposte, ne' ad accertamento d'ufficio dell'imposta dovuta sulle predette indennita' e altre somme assoggettate a ritenuta;
  • b)non e' piu' dovuta la maggiore imposta liquidata ai sensi del predetto articolo 36-bis ed iscritta a ruolo se alla anzidetta data non e' stata ancora pagata o se non e' decorso il termine per il ricorso contro il ruolo, ne' l'imposta accertata d'ufficio se, ricorrendone le medesime condizioni, sulle indennita' e altre somme gia' corrisposte e' stata operata la ritenuta;
  • c)l'imposta accertata dall'ufficio relativa a indennita' e altre somme gia' corrisposte e non assoggettate a ritenuta e' liquidata secondo le disposizioni dell'articolo 2;
  • d)si fa luogo a rimborso delle ritenute operate sulle indennita' e altre somme anteriormente corrisposte anche a titolo di anticipazioni solo se il relativo diritto deriva dalle norme vigenti prima della predetta data.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno 1986, n. 178( in G.U. 1a s.s. 16/7/1986, n.34) ha dichiaro l'illeggittimita' costituzionale dei commi 1 e 4 dell'art. 4 "nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita (di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973), corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50 posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S."

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 22-23 maggio n. 231 (in G.U. 1a s.s. 5/6/1991, n.22) ha dichiarato l'illeggittimita' costituzionale dei commi 1 e 4 dell'art.4 "nella parte in cui non prevedono, per le indennita' di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, cosi' come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75."

Testo vigente dal 6 giugno 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 231/1991

    Ha colpito questo articolo
    30 maggio 1991

    Le indennità di buonuscita, per la parte afferente alla contribuzione dei dipendenti, non possono essere considerate reddito ed in conseguenza non possono essere assoggettate ne' all'I.R.PE.F. ne' all'imposta di ricchezza mobile o complementare, si' che il legislatore, nel disciplinarne il regime tributario, è tenuto ad osservare il principio secondo il quale per le indennità che siano costituite anche dai contributi degli aventi diritto deve provvedersi ad una detrazione che tenga conto di ciò: Poiché anche le indennità di buonuscita erogate dall'O.P.A.F.S. sono in parte formate dai contributi degli aventi diritto, deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 53 Cost., degli artt. 2 e 4 primo e quarto comma, legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono, per le indennità di buonuscita erogate dall'Opera pevidenza e assistenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collegamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14 marzo 1980, n. 75. - V., SS. nn. 178/1986 e 400/1987.

    Art. 2 Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita · Art. 4 Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita · Art. 36 Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 178/1986

    Ha colpito questo articolo
    7 luglio 1986

    La capacità contributiva deve essere intesa come idoneità soggettiva all'obbligazione tributaria, mentre gli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, non colpiscono effettive manifestazioni di essa, per la parte in cui assoggettano ad imposizione somme affluite al Fondo gestito dall'E.N.P.A.S., in base a contribuzioni, gravanti sul dipendente e corrisposte direttamente dallo Stato. Infatti, per la parte afferente in via virtuale a tale contribuzione, è illogico ritenere che la indennità di buonuscita si profili come reddito, cosicché la tassazione di essa lede il principio di capacità contributiva, tenuto anche conto che l'art. 53, primo comma, Cost., va interpretato nel senso che a situazioni uguali debbono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 53, primo comma, Cost. - gli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita, corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S..

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 395/1993

    Questione inammissibile
    16 novembre 1993

    Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza in quanto, vertendo il giudizio 'a quò su un rimborso di imposta cui si applica il termine di decadenza di diciotto mesi previsto dall'art. 38, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973 - già ritenuto costituzionalmente legittimo - nell'ordinanza di rimessione manca ogni accenno in ordine alla tempestività della domanda in relazione al suddetto termine di decadenza. - Sul termine di decadenza di diciotto mesi, v. S. n. 494/1991.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2 Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita · Art. 4 Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1985-09-26;482~art4 · fonte su Normattiva