Continuita' dell'Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma e obbligo di adeguamento dello statuto L'Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, istituito in ente giuridico autonomo dal regio decreto 5 febbraio 1922, n. 186, conservato negli scopi e nella personalita' giuridica dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, iscritto quale fondazione di diritto privato nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Parma, e' ordinato in conformita' alla presente legge. La Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, di seguito denominata «Fondazione», adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge secondo le modalita' previste dall'articolo 6 e lo sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che vi provvede con decreto, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della cultura. Il medesimo procedimento di approvazione si osserva per le successive modifiche statutarie, ferme restando le disposizioni dell'articolo 5.

Testo vigente dal 7 aprile 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-04-04;44~art1 · fonte su Normattiva