Continuita' dell'esercizio del culto cattolico La Fondazione agisce nel rispetto dei vincoli riguardanti la destinazione al culto della Basilica e dei beni in essa contenuti, come regolato dalla diocesi di Parma. La Basilica e i beni di proprieta' della Fondazione in essa contenuti non possono essere distolti dalla destinazione al culto fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformita' al diritto canonico. Restano ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, applicabili ai beni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 7 aprile 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-04-04;44~art4 · fonte su Normattiva