Art. 3 — Disposizioni transitorie
I magistrati onorari confermati che sono anche pubblici dipendenti devono chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se rilasciata in precedenza. Qualora l'autorizzazione di cui al comma 1 sia rilasciata, i magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, sono collocati in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento della qualifica, nel rispetto del limite massimo di durata del periodo di fruizione dell'aspettativa previsto dalle disposizioni normative o contrattuali applicabili. I magistrati confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui al comma 6 dello stesso articolo, possono, in aggiunta a quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo, chiedere di esercitare l'opzione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro il trimestre successivo provvede sulla domanda. In caso di accoglimento, ogni effetto decorre dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della domanda.
Testo vigente dal 16 aprile 2025
