All'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il n. 4) del comma ottavo e' sostituito dal seguente: "4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non e' ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi".

Testo vigente dal 30 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-24;130~art11 · fonte su Normattiva