La lettera b) dell'articolo 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' sostituita dalla seguente:

  • b)ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresi' i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa".

Testo vigente dal 30 aprile 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-04-24;130~art13 · fonte su Normattiva