Il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e' cosi' modificato: "In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni e' tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle localita' piu' frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite".

Testo vigente dal 30 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-24;130~art2 · fonte su Normattiva