L'indennita' mensile di frequenza e' incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non e' concessa ai minori che hanno titolo o che gia' beneficiano dell'indennita' di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, nonche' ai minori beneficiari della speciale indennita' in favore dei ciechi civili parziali o della indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Resta salva la facolta' dell'interessato di optare per il trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 17 ottobre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-10-11;289~art3 · fonte su Normattiva