All'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilita' delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione». All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo le parole: «articolo 267» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
  • b)al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale,».

Testo vigente dal 9 aprile 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-31;47~art1 · fonte su Normattiva