Art. 2 — Modifiche al codice di procedura penale
Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 103, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. E' parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. 6-ter. L'autorita' giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate»;
- b)all'articolo 114, comma 2-bis, le parole: «non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454» sono sostituite dalle seguenti: «se non e' riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento»;
- c)all'articolo 116, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non puo' comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui e' vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta e' presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato»;
- d)all'articolo 268:
- 1)al comma 2-bis, dopo le parole: «degli interlocutori,» sono inserite le seguenti: «nonche' quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti»;
- 2)al comma 6, dopo le parole: «dati personali» sono inserite le seguenti: «o soggetti diversi dalle parti»;
- e)all'articolo 291:
- 1)al comma 1-ter, dopo le parole: «conversazioni intercettate» sono aggiunte le seguenti: «, in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che cio' sia indispensabile per la compiuta esposizione»;
- 2)dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: «1-quater. Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalita' indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. 1-quinquies. Nel caso di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato. 1-sexies. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio e' comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purche' sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non e' stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1. 1-septies. L'invito contiene:
- a)le generalita' o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
- b)il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonche' l'autorita' davanti alla quale la persona deve presentarsi;
- c)la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato;
- d)l'avviso della facolta' di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facolta' di non rispondere; del diritto di informare le autorita' consolari e di dare avviso ai familiari; della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 1-octies. L'invito di cui al comma 1-sexies contiene altresi' l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonche' della facolta' di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati. 1-novies. L'interrogatorio di cui al comma 1-quater deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilita', secondo le modalita' di cui all'articolo 141-bis»;
- f)all'articolo 292:
- 1)al comma 2-ter, dopo le parole: «articolo 327-bis» sono aggiunte le seguenti: «e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-quater, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio»;
- 2)al comma 2-quater, dopo le parole: «brani essenziali» sono aggiunte le seguenti: «, in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che cio' sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti»;
- 3)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'ordinanza e' nulla se non e' preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, nonche' quando l'interrogatorio e' nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo»;
- g)all'articolo 294:
- 1)al comma 1, dopo le parole: «ha proceduto» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater, oppure»;
- 2)al comma 4-bis, dopo la parola: «disposta» sono inserite le seguenti: «dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies,»;
- h)all'articolo 299, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies»;
- i)all'articolo 309, comma 5, dopo le parole: «alle indagini» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater»;
- l)all'articolo 313, comma 1, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva»;
- m)all'articolo 328, dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente: «1-quinquies. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere»;
- n)all'articolo 369:
- 1)al comma 1, la parola: «Solo» e' sostituita dalle seguenti: «A tutela del diritto di difesa,», le parole: «con indicazione» sono sostituite dalle seguenti: «contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione» e le parole: «con invito» sono sostituite dalle seguenti: «l'invito»;
- 2)dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: «1-quater. La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, puo' essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalita' ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario. 1-quinquies. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2»;
- o)all'articolo 581, il comma 1-ter e' abrogato e, al comma 1-quater, dopo le parole: «del difensore» sono inserite le seguenti: «di ufficio»;
- p)all'articolo 593, comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero non puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2».
Testo vigente dal 10 agosto 2024
