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In deroga al disposto dell'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, e successive modificazioni, e' consentita la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dei giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purche' possano conseguirlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma precedente resta, in ogni caso, subordinata al conseguimento del titolo di studio nella predetta sessione autunnale di esami.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1966 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1965-12-15;1423~artunico · fonte del testo