Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 121, e' sostituito dal seguente: " 1. Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e' espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema".

Testo vigente dal 29 aprile 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-04-26;126~art3 · fonte su Normattiva