Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 121, e' sostituito dal seguente: " 1. Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e' espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema".
Testo vigente dal 29 aprile 1993
