All'articolo 1, comma 1, della legge 10 aprile 1997, n. 97, dopo le parole: "E' istituita" sono inserite le seguenti: ", per la durata della XIII legislatura,". Al medesimo comma 1, la lettera g) e' abrogata. Il comma 2 dell'articolo l della legge 10 aprile 1997, n. 97, e' sostituito dal seguente: " 2. La commissione riferisce al Parlamento al termine dei suoi lavori, presentando una relazione finale. La commissione riferisce altresi' al Parlamento sull'attivita' svolta ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, entro il 3l dicembre 1999".

Testo vigente dal 21 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-06-14;184~art1 · fonte su Normattiva