Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente: "Art. 9-bis (Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive). - 1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, e' attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo e' ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione e' facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso di mancata dichiarazione, il contributo e' erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma. 2. A tal fine e' istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice e' soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)".
Testo vigente dal 27 luglio 1995
