Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici

Art. 11 — Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica

All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: «cinquantamila» e' sostituita dalla seguente: «cinquemila». All'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «superiore ad euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni». All'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione»;
  • b)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicita' del referto di cui al comma 3». All'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, nella sezione «Conto economico», alla lettera A) (Proventi gestione caratteristica), numero 4) (Altre contribuzioni), dopo la voce «b) contribuzioni da persone giuridiche» e' inserita la seguente voce: «b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici».

Testo vigente dal 9 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-06;96~art11 · fonte su Normattiva