[1]L'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e' sostituito dal seguente: "I costruttori sono iscritti nell'Albo distinti per categorie e sottocategorie, con l'indicazione delle classifiche secondo gli importi di cui al seguente terzo comma e con quella della data di iscrizione. Qualunque sia l'importo della ottenuta classifica i costruttori non potranno assumere lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto. Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potra' essere in seguito modificata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Comitato centrale. La classifica secondo l'importo e' stabilita, come segue:

[2]1° fino a....................... L. 15.000.000 2° fino a....................... L. 25.000.000 3° fino a....................... L. 50.000.000 4° fino a....................... L. 100.000.000 5° fino a....................... L. 250.000.000 6° fino a....................... L. 500.000.000 7° fino a...................... L. 1.000.000.000 8° fino a...................... L. 2.500.000.000 9° fino a...................... L. 5.000.000.000 10° oltre..................... L. 5.000.000.000".

Testo vigente dal 3 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-29;203~art2 · fonte su Normattiva