Salvo quanto disposto al seguente articolo 2, sono sottratti alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e regolati dal regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443, i sottoelencati titoli minerari:
- a)permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, in corso alla data di entrata in vigore della citata legge 11 gennaio 1957, n. 6, e confermati ai sensi dell'articolo 44 della legge stessa, nei quali si svolge attivita' di ricerca nella formazione delle argille scagliose dell'Appennino tosco-emiliano;
- b)concessioni per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi nella formazione delle argille scagliose dell'Appennino tosco-emiliano, derivanti dai permessi di ricerca, indicati alla lettera a), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero accordati posteriormente a tale data se derivanti dai permessi di ricerca indicati alla lettera a).
Testo vigente dal 8 agosto 1962
