Salvo quanto disposto al seguente articolo 2, sono sottratti alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e regolati dal regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443, i sottoelencati titoli minerari:

  • a)permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, in corso alla data di entrata in vigore della citata legge 11 gennaio 1957, n. 6, e confermati ai sensi dell'articolo 44 della legge stessa, nei quali si svolge attivita' di ricerca nella formazione delle argille scagliose dell'Appennino tosco-emiliano;
  • b)concessioni per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi nella formazione delle argille scagliose dell'Appennino tosco-emiliano, derivanti dai permessi di ricerca, indicati alla lettera a), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero accordati posteriormente a tale data se derivanti dai permessi di ricerca indicati alla lettera a).

Testo vigente dal 8 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1072~art1 · fonte del testo