Le concessioni previste dall'articolo 1, nelle quali, in un anno solare, la produzione media giornaliera complessiva, divisa per il numero dei pozzi produttivi, abbia superato una tonnellata di olio e la produzione media giornaliera di singoli pozzi, parimenti nell'anno solare, abbia superato due tonnellate di olio, sono assoggettate alle disposizioni della legge 11 gennaio 1957, n. 6, a decorrere dal 1 gennaio successivo. A tal fine, per le produzioni di gas naturale si assume l'equivalenza indicata, al secondo comma dell'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.
Testo vigente dal 8 agosto 1962
