Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza
Art. 1
Il terzo e il quarto comma dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono sostituiti dai seguenti: "La commissione per il concorso concernente il reclutamento del maresciallo maggiore carica speciale, vicedirettore, e' composta da:
- a)un colonnello della Guardia di finanza, presidente;
- b)un insegnante di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, membro;
- c)l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;
- d)un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto. Le commissioni per i concorsi concernenti il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti sono composte da:
- 1)un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;
- 2)un professore di Conservatorio di Stato o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
- 3)l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;
- 4)un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto".
Testo vigente dal 11 agosto 1981
