Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza
Art. 2
Il numero 2) del secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 luglio 1965, n. 882, e' sostituito dal seguente: "2) abbiano conseguito in un Conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto uno dei seguenti titoli:
- a)diploma di composizione;
- b)diploma per strumentazione per banda;
- c)diploma di canto corale;
- d)licenza di compimento medio di composizione;
- e)licenza di compimento inferiore di composizione".
Testo vigente dal 11 agosto 1981
