Il numero 2) del secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 luglio 1965, n. 882, e' sostituito dal seguente: "2) abbiano conseguito in un Conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto uno dei seguenti titoli:

  • a)diploma di composizione;
  • b)diploma per strumentazione per banda;
  • c)diploma di canto corale;
  • d)licenza di compimento medio di composizione;
  • e)licenza di compimento inferiore di composizione".

Testo vigente dal 11 agosto 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;450~art2 · fonte su Normattiva