Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni
Art. 6 — Disposizioni transitorie
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 7 gennaio 2026
