Per il funzionamento del Centro indicato all'articolo 1 della legge 14 maggio 1966, n. 358, e per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo precedente, il contributo annuo fissato dall'articolo 2 della legge predetta e' elevato a lire 200 milioni, a decorrere dall'anno 1972.

Testo vigente dal 5 aprile 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-12;61~art2 · fonte su Normattiva