Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 maggio 1966, n. 358, e' sostituito dal seguente: "A detto Centro e' attribuito, inoltre, il compito di collaborare con le regioni, per quanto di loro competenza, con il Ministero della sanita' e con gli enti interessati per il potenziamento della profilassi e prevenzione della cecita', nonche' con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'interno per il recupero sociale e l'assistenza ai minorati della vista che abbiano un residuo visivo in entrambi gli occhi non superiore a tre decimi".

Testo vigente dal 5 aprile 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-12;61~art1 · fonte su Normattiva