Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 luglio 1974, n. 329, e' sostituito dal seguente: "I tubi di raccordo impiegati nei predetti apparecchi a pressione devono essere corrispondenti, dal punto di vista igienico-sanitario, alle vigenti disposizioni ed il loro uso deve essere limitato allo stretto necessario".
Testo vigente dal 26 aprile 1989
