Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 luglio 1974, n. 329, e' abrogato. Al medesimo articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 luglio 1974, n. 329, e' aggiunto in fine il seguente comma: "Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', possono essere modificate, in attuazione di disposizioni comunitarie, le norme del presente articolo".
Testo vigente dal 26 aprile 1989
